Cronaca

Lifting con complicazioni: medico condannato al risarcimento

Una paziente sottoposta a un intervento di lifting ha ottenuto un risarcimento dopo aver riportato danni fisici legati all’operazione. A nulla è valsa, per il medico chiamato in giudizio, la clausola contrattuale che avrebbe dovuto limitarne la responsabilità in caso di esiti negativi dell’intervento.

La vicenda, che ha avuto un epilogo giudiziario, riporta al centro dell’attenzione il tema della responsabilità medica nel campo della chirurgia estetica, settore in continua espansione anche nel territorio riminese, dove negli ultimi anni si è registrato un aumento costante di richieste per interventi di questo tipo, sia da parte di residenti sia di persone che si rivolgono a strutture della zona proprio in virtù della loro reputazione.

Le clausole di esonero non bastano

Il caso mette in luce un principio giuridico ormai consolidato: le clausole contrattuali che tentano di escludere o limitare preventivamente la responsabilità del professionista sanitario non sono sufficienti a proteggerlo qualora si accerti una negligenza, un’imperizia o un errore nella conduzione dell’intervento. La giurisprudenza tende infatti a considerare nulle o comunque inefficaci quelle pattuizioni che si pongono in contrasto con norme di ordine pubblico a tutela della salute del paziente.

Questo orientamento assume particolare rilevanza per chi si sottopone a interventi di chirurgia estetica, spesso non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e regolati quindi da contratti privati stipulati direttamente tra paziente e professionista o struttura sanitaria. Proprio in questi contesti, non di rado, vengono inserite clausole che tentano di limitare gli obblighi risarcitori in capo al medico, clausole che tuttavia, come dimostra il caso in esame, possono rivelarsi inefficaci davanti a un giudice.

Implicazioni per pazienti e professionisti

La pronuncia rappresenta un monito sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari. Per i primi, un richiamo alla necessità di informarsi adeguatamente prima di sottoporsi a interventi estetici, valutando con attenzione la reputazione e la qualificazione del professionista scelto. Per i secondi, un’ulteriore conferma che la responsabilità professionale non può essere elusa attraverso accorgimenti contrattuali, ma va gestita attraverso una corretta informazione preventiva del paziente, un consenso realmente informato e l’adozione di tutte le cautele tecniche necessarie a ridurre il rischio di complicanze.

Il tema torna quindi di stretta attualità anche per il territorio, dove cliniche e studi specializzati in medicina estetica continuano ad attrarre una clientela sempre più ampia, complice anche l’afflusso turistico che caratterizza la costa romagnola durante buona parte dell’anno.